la amavido UG, Schwedterstr. 253, 10119 Berlino
- Successivamente denominato rappresentante commerciale-
§ 1 Condizione giuridica del rappresentante commerciale
1. Il rappresentante commerciale assume la rappresentanza del soggetto ospitante per la prenotazione di alloggi e altri servizi, che vengono presentati su www.amavido.de
2. La rappresentanza si estende a tutti i servizi del soggetto ospitante che vengono proposti sul sito on line di www.amavido.de
3. Il rappresentante commerciale ha la facoltà di inserire gli alloggi del soggetto ospitante e gli altri servizi ad un Prezzo precedentemente concordato tra le due parti ed eventualmente variabile a seconda del periodo dell’anno.
§ 2 Obblighi del rappresentante commerciale
1. Il rappresentante commerciale ha l’obbligo di stipulare contratti per l’alloggio dei clienti e/o la fruizione degli altri servizi in nome e per conto del soggetto ospitante. Deve tutelare gli interessi del soggetto ospitante con correttezza e buona fede, curando il servizio con la diligenza del buon padre di famiglia. Deve mantenere le relazioni commerciali con clienti potenziali del soggetto ospitante e deve curare costantemente il contenuto delle pubblicazioni.
2. Il rappresentante commerciale ha l’obbligo di avvertire senza indugio il soggetto ospitante della conclusione di ogni singolo affare e deve informarlo delle trattative esistenti tramite e-mails. Il rappresentante commerciale deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e può dare informazioni suppletive e speciali solo dietro espresso consenso del soggetto ospitante.
3. Il rappresentante commerciale ha l’obbligo di creare un archivio-dati dei clienti e di tenerlo costantemente aggiornato.
4. Il rappresentante commerciale non deve divulgare a terzi notizie e/o documenti relativi alla conclusione dell’affare oggetto della rappresentanza. Ha l’obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni riservate di cui è venuto a conoscenza durante la vigenza del contratto e anche nel periodo successivo alla scadenza dello stesso.
5. La rappresentanza viene conferita al rappresentante commerciale personalmente. Costui non può, nell’esecuzione dell’incarico, sostituire altri a sé stesso, salvo autorizzazione esplicita del soggetto ospitante. Per l’esercizio dell’attività può avvalersi di collaboratori che avranno i suoi stessi obblighi. In caso di mutamento della titolarità della ditta individuale, il contratto di rappresentanza commerciale si trasferisce automaticamente al nuovo titolare solo dietro approvazione esplicita del soggetto ospitante rappresentato.
6. Il rappresentante commerciale è autorizzato ad avvalersi di ausiliari o collaboratori, qualora lo ritenga utile per il compimento dei suoi obblighi contrattuali.
§ 3 Obblighi del soggetto ospitante
1. Il soggetto ospitante, nei rapporti con il rappresentante commerciale, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve supportare il rappresentante commerciale nell’esplicazione della sua attività, fornendogli tutte le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto.
2. Le istruzioni impartite dal soggetto ospitante al rappresentante commerciale devono tener conto dell’autonomia operativa di quest’ultimo: il rappresentante commerciale, infatti, esercita la propria attività in forma autonoma ed indipendente, pur nell’osservanza delle istruzioni impartite dal soggetto ospitante.
3. Il soggetto ospitante deve avvertire il rappresentante, entro un congruo termine, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che il rappresentante avrebbe potuto normalmente attendersi. Deve altresì avvertire il rappresentante senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d’ordine.
4. Il soggetto ospitante deve inoltre informare il rappresentante commerciale, entro un congruo termine, dell’accettazione, del rifiuto e/o della mancata esecuzione di un affare, e le ragioni sulle quali si fonda l’inadempimento.
5. Il soggetto ospitante deve mettere a disposizione del rappresentante commerciale, in maniera gratuita, la documentazione necessaria relativa ai servizi trattati (a mero titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività: listini dei prezzi e/o eventuali modifiche degli stessi, mutamento degli alloggi, delle condizioni di contratto, campagne pubblicitarie, ecc..). Il soggetto ospitante ha l’obbligo di tenere i documenti sempre aggiornati. Tali documenti rimangono di proprietà del soggetto ospitante, purchè ancora validi.
§4 Diritto alla provvigione
1. Le parti convengono che il rappresentante commerciale avrà diritto alla provvigione per tutti gli affari che ha mediato/concluso per effetto del suo intervento, così come stabilito dal § 87 Abs. 2 HGB, che si intende qui integralmente ed inderogabilmente richiamato.
2. Il rappresentante commerciale ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono stati conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta.
3. Il diritto alla provvigione del rappresentante commerciale sorge nel momento in cui si perfeziona un contratto efficace tra il soggetto ospitante e il cliente: in particolare, il rappresentante commerciale ha diritto alla provvigione nel momento e nella misura in cui il soggetto ospitante ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il cliente. Il diritto alla provvigione sorge, al più tardi, inderogabilmente nel momento e nella misura in cui il cliente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il soggetto ospitante avesse eseguito la prestazione a suo carico.
4. Il rappresentante commerciale è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il cliente e il rappresentante commerciale non avrà esecuzione per cause non imputabili al soggetto ospitante. E’ nullo ogni patto più sfavorevole al rappresentante commerciale.
§ 5 ammontare della provvigione
1. La provvigione, che spetta al rappresentante commerciale in tutti i casi indicati nel paragrafo che precede, è stabilita nella misura del 10% su ogni affare concluso.
2. La misura suddetta è calcolata sull’importo di ogni fattura al netto dell’IVA, detratti gli eventuali sconti praticati e accordati al cliente.
3. La misura della provvigione e i criteri di calcolo della stessa, come sopra descritti, potranno essere modificati solo previo accordo scritto delle parti.
§ 6 Omissione della rivendicazione della provvigione
1. Il diritto alla provvigione non sorge e/o viene soppresso se il cliente non esegue il pagamento; in caso di pagamento minore o parziale le parti concordano per una riduzione in misura proporzionale della provvigione.
§ 7 Modalità di corresponsione della provvigione
1. Il rappresentante commerciale detrae la provvigione dovuta per ogni prenotazione dall’importo della fattura immediatamente e automaticamente trattenendolo dalla somma accreditata dal cliente e trasferendo poi l’importo residuo al soggetto ospitante.
§ 8 Durata del contratto e recesso delle parti
1. Il presente contratto decorre dal giorno in cui la registrazione è effettuata su amavido.it e si considera stipulato a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito, mediante comunicazione scritta.
2. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo sino al quinto anno iniziato e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.
4. In mancanza del rispetto dei termini di pravviso sopra indicati, la parte è tenuta a corrispondere all’altra un’indennità sostitutiva del preavviso, a titolo di risarcimento, pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno civile precedente quanti sono i mesi di preavviso non effettuati.
5. E’ fatto salvo il diritto di ambo le parti di recedere immediatamente dal contratto, senza il rispetto dei termini di preavviso, ove ricorra una giusta causa ovvero una causa che, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
6. Allo scioglimento del rapporto contrattuale il rappresentante commerciale è tenuto a restituire i documenti, l’archivio-dati dei clienti e altri materiali, che il soggetto ospitante gli aveva lasciato all’inizio della relazione contrattuale entro il termine di 14 giorni dallo scioglimento del rapporto, purchè ancora validi.
§ 9 altre disposizioni
1. Qualsiasi pretesa e/o rivendicazione nascente dal presente contratto, direttamente o indirettamente ad esso connessa, non può più essere fatta valere decorsi dodici mesi dalla conoscenza del fatto costitutivo della stessa da parte dell’avente diritto. Per qualsiasi reclamo il termine di prescrizione di cui sopra si protrae di ulteriori dodici mesi, ai sensi e per gli effetti del § 89b Abs. 4 p. 2 HGB.
2. Per ogni controversia nascente dal presente contratto le parti eleggono come g iurisdizione esclusiva quella del luogo dove ha sede il rappresentante commerciale (Berlino).
3. Patti aggiunti o contrari al contenuto di codesto contratto sono nulli. Eventuali disposizioni aggiuntive sono valide solo se vengono formulate per iscritto e solo se vengono firmate da entrambi i contraenti. Tale requisito formale può essere derogato solo con accordo scritto.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge previste nei §§ 84 ff. HGB o i principi generali dell’ordinamento e della giurisprudenza tedesca.
5. La nullità di una singola clausola non comporta la nullità dell’intero contratto. La clausola nulla deve essere sostituita con un accordo, che si avvicina il più possibile allo scopo del contratto e alle intenzioni delle parti contraenti.